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Imballaggi: normative per ridurre l’impatto ambientale

Dic. 13 2023

Acquisti online, confezioni monouso e alimenti monodose, merci che viaggiano per tutto il mondo e mutate modalità di acquisto e consumo hanno condotto – da dieci anni a questa parte – ad un aumento significativo della produzione di rifiuti derivanti da imballaggi

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Eurostat, nel 2021 ogni cittadino nell’UE ha prodotto 188,7 kg di rifiuti da imballaggi, per un totale di 84,3 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti in un anno. Tra le nazioni in cui se ne sono prodotti di più vi sono l’Irlanda con 246,1 kg per abitante, la Germania con 236,7 kg di rifiuti a testa e l’Italia che registra 229,9 kg di rifiuti a persona. L’ultima posizione della classifica, invece, è occupata dalla Croazia con soli 74 kg di rifiuti per cittadino all’anno (Eurostat, Packaging Waste Statistics). Tale mole è giustificata dal fatto che gli imballaggi sono presenti in ogni fase di produzione di un bene, a partire dalla gestione delle materie prime, passando per la lavorazione delle merci e finendo al trasporto sino al punto vendita e al consumo. Bottiglie, contenitori, lattine, scatole e sacchetti, che possono essere realizzati in carta, cartone, plastica, vetro e metallo. L’utilizzo di ciascuna tipologia, a seconda del prodotto commercializzato, assicura che la merce rimanga integra e sicura, arrivando al consumatore inalterata nelle sue caratteristiche, soprattutto se organiche (come, nel caso di cibi o bevande). Tuttavia, se da un lato gli imballaggi sono necessari per preservare i beni in essi contenuti, il loro utilizzo su larga scala ha un alto costo ambientale

Per questa ragione, l’Unione europea, sin dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso, ha adottato politiche volte alla riduzione della produzione di rifiuti da imballaggi, armonizzando le normative nazionali e spingendo i produttori di imballaggi a studiare confezioni con un minore impatto ambientale. 

Tra le proposte più recenti della Commissione per l’ambiente del Parlamento (ENVI), vi è quella votata nel corso dell’assemblea plenaria che si è svolta tra il 20 e il 23 novembre 2023. 
La Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste – PPWR), modifica il precedente Regolamento UE 2019/1020 e la direttiva UE 2019/904 che abroga la direttiva 94/62/CE, e contiene i seguenti intenti:
•    ridurre progressivamente la quantità di rifiuti prodotti da imballaggi, con specifiche indicazioni per quelli in plastica;
•    vietare la vendita di sacchetti di plastica leggeri;
•    incoraggiare le opzioni di riutilizzo e ricarica stabilendo criteri specifici per gli imballaggi riutilizzabili e fornendo la possibilità ai consumatori di portare il proprio contenitore per cibo e bevande da asporto;
•    vietare gli inquinanti persistenti ("sostanze chimiche perennemente presenti") utilizzati per rendere ignifughi o impermeabilizzare gli imballaggi alimentari e che potrebbero essere nocivi per la salute.

L’approvazione del Regolamento - la cui applicazione riguarderebbe tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato - avrebbe come conseguenza una stretta ulteriore rispetto alle politiche già approvate sulla gestione dei rifiuti e sul passaggio ad un modello di economia circolare. 

Riguardo l’applicazione, l’UE ha previsto l’introduzione della normativa in modo relativamente rapido e progressivo, in particolare riguardo a:
•    il contenuto di riciclato minimo negli imballaggi in plastica, che dovrà essere pari al 30 o 35% - a seconda delle categorie di imballaggi; tale percentuale salirà ulteriormente entro il 2040;
•    la quantità di rifiuti da imballaggi riciclabili, che sarà pari al 100% entro il 2030;
•    la quantità e la tipologia di imballaggi che dovranno essere resi riciclabili a 24 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento;
•    la presenza di quote crescenti di riutilizzo e sistemi per la ricarica, previste per settori specifici:
•    la riduzione al minimo di peso e volume degli imballaggi;
•    la presenza obbligatoria di etichettatura sugli imballaggi che indichi il corretto conferimento dopo l’uso.

Riguardo quest’ultimo tema, quello dell’etichettatura ambientale per gli imballaggi, si ricorda che in Italia è in vigore dal 1° gennaio 2023 il Decreto ministeriale 360/2022 che completa ed integra la normativa precedente (Decreto legislativo 152/2006). La norma stabilisce che su ogni imballaggio messo in commercio – fatta eccezione per quelli già acquistati dai produttori prima di tale termine, che possono essere utilizzati sino ad esaurimento delle scorte – siano indicate le modalità per il corretto smaltimento. Lo scopo è quello di facilitare la raccolta e quindi il recupero, riutilizzo o riciclo del materiale utilizzato. Inoltre, gli imballaggi destinati all’esportazione, dovranno essere accompagnati da documentazione adeguata che ne attesti la destinazione o da documenti di trasporto e/o schede tecniche che ne riportino le informazioni di composizione. Per adempiere a quanto prescritto, il produttore di imballaggi può scegliere se stampare le informazioni direttamente sul packaging, accompagnare gli imballaggi con documentazione adeguata oppure rimandare l’utilizzatore a una fonte digitale come ad esempio il sito, un’applicazione oppure apponendo un Qrcode sulla confezione. Inoltre, per facilitare ulteriormente l’utente finale nel corretto conferimento del rifiuto, sono stati identificati – in accordo con la norma UNI 11686, Waste Visual Elements - colori differenti per ogni tipologia di rifiuto: blu per la carta, giallo per la plastica, verde per il vetro, marrone per l’organico, turchese per i metalli, grigio per l’indifferenziato. Inoltre, chi lo desidera può apporre in modo volontario e non obbligatorio, ulteriori informazioni come la riciclabilità dei propri imballaggi o il contenuto riciclato presente negli stessi. Per chi sceglie di non adeguarsi alle regole il D.lgs 152/2006 prevede sanzioni amministrative pecuniarie: da un minimo di 5.200€ fino a 25.000€. I soggetti potenzialmente sanzionabili sono tutti gli operatori del settore che immettono sul mercato imballaggi non in regola.

Alla luce di quanto esposto e della complessità delle normative di riferimento sia italiane che europee è importante che i produttori e gli utilizzatori di imballaggi siano informati e consapevoli. Sia per non incorrere in sanzioni, in Italia o nel Paese di esportazione, sia per poter accedere, se titolati, a misure di recupero dei contributi versati, tra i quali ad esempio il Rimborso del Contributo Conai destinato ai soggetti esportatori.

Per avere un quadro chiaro di quanto, cosa e come viene regolamentato e muoversi correttamente all’interno di questo scenario, è utile rivolgersi a professionisti qualificati, come gli esperti di Bureau Veritas Nexta, preparati per accompagnare le aziende all’interno di un percorso di sostenibilità ed efficienza.

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