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Consulenza in ambito prevenzione incendi nei luoghi di vita e di lavoro

SUPPORTO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPLIANCE NORMATIVA A SEGUITO DEGLI AGGIORNAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI NEI DIVERSI AMBIENTI DI LAVORO.

Scenario

Le aziende, secondo tempistiche stabilite dai vari decreti, devono allinearsi alle nuove richieste dei Decreti Ministeriali:

•    DM 01/09/21 - Decreto Controlli
•    DM 02/09/21-Mette in luce l’importanza della preparazione all’emergenza che costituisce una della più importanti misure organizzative e gestionali che garantiscono, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza per l’attività che si deve sviluppare e mantenere per tutta la durata di vita dell’attività stessa.
•    DM 03/09/21 - Minicodice per attività a rischio basso, entrato in vigore il 29/10/2022

Questi tre nuovi decreti vanno ad abrogare il DM 10/03/1998 il 29/10/2022.

Soluzione

Audit: Partendo da una gap analysis documentale è possibile mettere in evidenza le attività che rispettano la compliance normativa e pianificare le azioni correttive e di miglioramento a livello tecnico, impiantistico e gestionale. 

Gestione documentale: aggiornamento o revisione della documentazione obbligatoria in merito alla progettazione, autorizzazione, verifica e controllo. 

Valutazione del rischio incendio e redazione dei vari documenti richiesti dalla normitiva di settore vigente, compreso il Piano delle emergenze. 

Erogazione delle attività formative cogenti e progettate per i lavoratori, addetti alle emergenze e personale aziendale in funzione delle necessità aziendali e del rischio relativo alle attività svolte.

Servizi consulenziali in materia Antincendio per sistemi fotovoltaici ed infrastrutture di ricarica, per i veicoli elettrici.

La nostra metodologia

L'attività svolta da Bureau Veritas Nexta si riassume in: 

•    Analisi della documentazione fornita dal cliente al fine di definire il profilo di rischio dell'attività e degli occupanti.
•    Conduzione di un sopralluogo in situ e successiva redazione di un report o check list o relazione tecnica.
•    Durante la fase di ispezione in campo, valutazione delle eventuali criticità (hazards) in riferimento alle protezioni attive e passive come la resistenza al fuoco delle strutture, la reazione dei materiali, il carico d'incendio, la conformità delle vie di esodo, i dispositivi e/o le attrezzature antincendio, se presenti, alla presenza e possibile interazione di sostanze chimiche, compresa l’analisi della gestione della prevenzione incendi all'interno dell'attività. 
•    Al termine del processo di valutazione del rischio d'incendio aziendale (art. 28, art 46, c.3 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.), definizione della classificazione del livello di rischio, delle possibili azioni di prevenzione e protezione e dell piano di miglioramento continuo. 
•    Redazione e revisione della documentazione tecnica e procedurale per la gestione delle emergenze (procedure gestionali e operative e/o di emergenza, piano di emergenza, planimetrie di evacuazione).

FAQ - Domande frequenti

È obbligatorio valutare il rischio d’incendio? 
Sì, il rischio incendio deve essere valutato come tutti i rischi come previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall'art.46, c.3, ed in relazione alla complessità del luogo di lavoro. La valutazione del rischio incendio è un elemento essenziale del DVR aziendale.

Quando deve essere redatto il piano di emergenza?
Il Piano di emegenza deve essere redatto secondo quanto previsto dal DM 02/09/21. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro può predisporre misure semplificate per la gestione dell’emergenza.
In altri casi il piano di emergenza è obbligatorio con la presenza da 10 lavoratori. 

È obbligatorio formare i lavoratori come addetti alle emergenza (lotta antincendio e primo soccorso)?
Sì, l’art. 37, c.9, art. 43, del D.Lgs.81/08 e s.m.i. obbliga i datori di lavoro ad organizzare un piano di emergenza adeguato, designando e formando gli addetti al primo soccorso.