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Dichiarazione di Rispondenza - DiRi per regolarizzare e certificare la sicurezza di un impianto

Ott. 21 2021

Di qualsiasi tipologia sia il luogo all’interno del quale si lavora - fabbrica, impianto produttivo industriale, magazzino o ufficio - è difficile immaginare che al suo interno le attività possano svolgersi in assenza di energia elettrica. Essa, infatti, a partire dalla sua diffusione alla fine del XIX secolo è diventata l’elemento che ha permesso un ulteriore sviluppo delle attività industriali, cambiandone i ritmi e consentendo l’introduzione e l’utilizzo su larga scala di tecnologie sempre più avanzate. Considerandola dunque come presenza fissa e imprescindibile, occorre valutare non solo i benefici ma anche i rischi derivanti da un uso scorretto, specie all’interno dei luoghi di lavoro. Impianti, apparecchiature e strumenti devono - secondo l’art.80 del Testo Unico - essere disposti in modo da proteggere i lavoratori da situazioni potenzialmente pericolose tra le quali contatti elettrici diretti e indiretti, fulminazioni o sovratensioni.

È noto che in caso di costruzioni nuove o ristrutturate di recente, la regolarità dell’impianto elettrico debba essere obbligatoriamente attestata dalla Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte (DiCo), una certificazione rilasciata al termine dei lavori dall’impresa installatrice. 
Tuttavia, in ambito industriale, spesso accade che a distanza di anni dalla progettazione e messa in esercizio di un impianto elettrico, realizzato nel rispetto della normativa, ci sia stata la necessità di introdurre qualche modifica per installare nuovi macchinari o linee produttive. Ci si è trovati così a intervenire sull’impianto posizionando nuovi cavi all’interno dei canali esistenti, aumentando la potenza del carico o sostituendo degli interruttori di protezione senza intervenire sul progetto elettrico.
Ciò significa aver alterato, di fatto, le caratteristiche dell’impianto che erano state prima progettate e realizzate e poi “fotografate” e certificate dalla Dichiarazione di Conformità, rendendo quest’ultima obsoleta, superata e quindi non corrispondente al “vero”.

Come fare quindi per tornare ad essere in regola e aggiornare i documenti con le nuove informazioni?

Per tutti gli interventi di modifica o realizzazione  eseguiti nell'arco temporale compreso fra marzo 1990 (dlgs 46/90) e marzo 2008 (DM37/08) è possibile ricorrere alla Dichiarazione di Rispondenza, nota anche come DiRi, introdotta nell’ordinamento italiano dall’articolo 7, comma 6, del D.M. 37/08 del 27/03/2008. Tale norma regola oltre che gli impianti elettrici anche quelli idro-termico sanitari, a gas, le canne fumarie e gli impianti anti-incendio. 

La DiRi è applicabile, una sola volta, in caso di:
• modifiche allo stato di fatto riportato nella Dichiarazione di Conformità
• smarrimento dei documenti di progettazione e realizzazione di un impianto
• smarrimento o assenza della Dichiarazione di Conformità

Inoltre, il decreto stabilisce che la situazione impiantistica possa essere regolarizzata e certificata attraverso l’ottenimento della DiRi.

All’atto pratico, l’azienda che desidera o che ha bisogno di rimettersi in regola, dovrà rivolgersi a tecnici qualificati, iscritti all’albo professionale e che abbiano esercitato la professione per almeno 5 anni come tecnici specializzati nella tipologia impiantistica esaminata
Una volta individuato il professionista, questi prenderà in carico la verifica dell’impianto e partendo dall’acquisizione della documentazione progettuale esistente provvederà ad aggiornare le informazioni inesatte o mancanti, per ottenere una descrizione “As-Built” cioè dello stato di fatto.
Contestualmente, il tecnico procederà verificando che ciascun componente sia conforme agli standard e alla normativa vigente e che sia stato correttamente installato.
In queste fasi sono previste accurate analisi visive e strumentali: soltanto così sarà possibile individuare eventuali difformità che andranno sanate per ottenere il rilascio della DiRi.

La durata dei controlli è variabile, a seconda dell’estensione e della complessità dell’impianto, ma anche della presenza di documenti e progetti e della quantità di irregolarità da accertare. 
Il tecnico incaricato si assumerà quindi la responsabilità di verificare che progettista, installatore e collaudatore abbiano eseguito i lavori a regola d’arte, certificando infine la sicurezza dell’impianto. 

Una volta ottenuta, la Dichiarazione di Rispondenza non ha alcuna scadenza temporale. Essa, inoltre, resta valida anche in caso di vendita dell’immobile poiché si tratta di una certificazione relativa all’impianto e non alla proprietà, mentre la sua efficacia decade solamente se vengono effettuate nuove modifiche.

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