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Sicurezza in azienda: una responsabilità condivisa tra fabbricanti di macchinari e imprenditori

Apr. 20 2022

Nel 2020 le persone che hanno dichiarato di aver subito almeno un infortunio sul luogo di lavoro nei dodici mesi precedenti sono state 366mila. Cioè l’1,4% dell’intera popolazione attiva in Italia.

I numeri raccolti dall’indagine Istat (“Salute e sicurezza sul lavoro, anno 2020”) sono significativi ma potrebbero essere anche più alti considerato che nel periodo esaminato la pandemia ha evitato ad oltre 3milioni di persone di recarsi sul luogo di lavoro e quindi di esporsi a qualsiasi rischio.
Prendendo in esame solamente i lavoratori ancora occupati al momento dello svolgimento dell’indagine emerge che la categoria più esposta al rischio di incidente è quella degli operai, con un tasso di infortunio pari al 2%. Una quota di essi è rappresentata da persone che operano - più o meno frequentemente - su macchinari e che proprio da questi vedono emergere il rischio di incidente.

Ma nell’eventualità di infortunio, di chi è la responsabilità dell’accaduto? 

Sebbene ogni incidente sia un caso a sé stante con dinamiche e conseguenze di diversa entità che necessitano di indagini specifiche, generalmente accade che le responsabilità vengano condivise tra datore di lavoro, cioè colui che ha acquistato la macchina, e il costruttore della stessa.
Il primo dovrà dimostrare che in azienda sono state rispettate tutte le norme che garantiscono la salute e la sicurezza dei lavoratori previste dal Decreto Legislativo 81/2008. Mentre il secondo dovrà provare di aver progettato, costruito ed eventualmente installato il macchinario in osservanza alle prescrizioni della direttiva 89/392/CEE - poi superata dalla dir. 98/37/CE e ora dalla 2006/42/CE - ovvero nota anche come “Direttiva macchine”.

Ogni macchinario, infatti, prima di entrare in funzione deve essere ritenuto sicuro per gli utilizzatori, attraverso il rilascio della “Dichiarazione di Conformità”. Si tratta di un documento emesso dal fabbricante che conferma che la realizzazione (progettazione, fabbricazione e installazione) è avvenuta secondo quanto previsto dalla Direttiva Macchine e, eventualmente, secondo le altre direttive UE applicabili. 

Tuttavia, per meglio tutelarsi in caso di incidente e durante le successive fasi di indagine, può essere utile per il fabbricante poter vantare un’ulteriore garanzia, risultato del controllo eseguito da un ente terzo accreditato sin dal momento della progettazione.

Si tratta di un passaggio che, accompagnato da accurate verifiche focalizzate sulla conformità legislativa e sulla normativa tecnica applicabile, consente l’eliminazione da subito di potenziali rischi, evitando che insorgano criticità nelle successive fasi. Nel dettaglio si tratta di individuare quelle difformità del design (del progetto) rispetto allo standard (modello ideale) esigibile dal produttore (errata scelta di materiali, errata tecnica di realizzazione) e che porterebbero a un difetto della macchina.
Un secondo controllo avviene al momento della fabbricazione: alle verifiche di conformità del progetto vengono affiancati test e collaudi. In questo caso, si tratta di scoprire difformità di una singola macchina dagli altri esemplari della stessa serie di produzione (individuare vizi specifici per singola macchina).
Il controllo finale, invece, riguarda la corretta installazione del macchinario e, anche in questo caso, potrà essere accompagnato da test e collaudi appropriati. Ciò significa correggere eventuali difformità rispetto al progetto in funzione delle specificità di rischio legate al contesto. 
Oltre a questi difetti è possibile individuarne e dunque porre rimedio ad altri, come quelli di informazione, ovvero immissione del prodotto in commercio senza la necessaria dotazione di istruzioni per il suo uso corretto (v. art. 5 e ss. C. Consumo) e quelli di sviluppo. Questi ultimi riguardano l’inosservanza di regole tecniche conosciute o conoscibili al momento della fabbricazione (th. del cost of accident: il rischio occulto di danni è una componente del costo di produzione, i.e. il produttore deve vagliare se appare più conveniente approfondire la ricerca o sopportare eventuali danni imputabili alla pericolosità del bene).

In mancanza di un accurato lavoro preliminare di verifica, il fabbricante potrebbe essere più facilmente ritenuto responsabile del danno causato all’imprenditore o al lavoratore coinvolti, con conseguenti risvolti sia di natura penale, in particolare in caso di lesioni provocate a un utilizzatore, che civile ed economica, anche attraverso l’applicazione delle procedure di ritiro delle macchine dal mercato.

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Le verifiche sui macchinari però possono anche essere richieste dall’acquirente delle macchine, cioè dal proprietario dell’impresa e delle linee produttive. Anch’egli, infatti, in caso di incidente, se non fosse in grado di dimostrare che le macchine sono state installate, utilizzate e manutenute nella maniera corretta incorrerebbe in analoghe imputazioni. Ugualmente in capo all’acquirente sarà l’onere di formare e aggiornare i lavoratori all’utilizzo del macchinario.

Dunque, nell’ottica di garantire il grado più alto di sicurezza è possibile che l’acquirente e il fabbricante stringano un “patto a garanzia”. Tale soluzione, dovrà essere regolamentata da un contratto nel quale sono esplicitati:
• compiti, oneri ed obblighi per la “valutazione dei rischi” su macchine in esercizio
• compiti, oneri ed obblighi per la “valutazione dei rischi” in caso di interventi che comportino una nuova marcatura CE
 termini, modalità e corrispettivi di prezzo.

Inoltre, per svolgere una reale funzione di garanzia, il patto deve prevedere alcuni interventi sui macchinari, quali:
• l’aggiornamento tecnologico
• l’adeguamento ai requisiti essenziali di salute e sicurezza
• il miglioramento e l’adeguamento tecnico-normativo in chiave di prevenzione e di sicurezza
• la modifica funzionale o prestazionale
• il potenziamento o l’ampliamento produttivo di una macchina.

Ma quali vantaggi derivano dallo stringere un “patto a garanzia”?

I benefici di un simile accordo sono almeno di tre ordini, per entrambe le parti coinvolte. Del primo abbiamo già accennato, si tratta della limitazione delle responsabilità e dei costi.
Infatti, la definizione contrattuale preventiva delle eventuali problematiche correlate alla vendita, ed eventualmente all’installazione e montaggio di una macchina rappresenta un rafforzamento della reciproca posizione di garanzia e, nella maggioranza dei casi, un contenimento dei costi.

La seconda categoria di vantaggi attiene la garanzia di poter offrire al cliente finale continuità del servizio. L’individuazione a monte delle attività tipicamente “post-vendita” è una consolidata forma di fidelizzazione del cliente, che consente continuità di servizio e pianificazione dell’attività di assistenza.

Infine, vi sono i benefici riguardanti lo sviluppo di una relazione commerciale. La potenzialità commerciale di un contratto che “lega” fabbricante e utilizzatore nella esecuzione “condivisa” di una serie di interventi diversi è indubbia. Ulteriore stimolo può essere rappresentato dalla proposta del fabbricante verso l’utilizzatore di “valutazione” di situazioni modificatesi nel tempo.